Il nostro Statuto

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “V.I.TA – Vittime Italiane Talidomide – APS”.

L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2) L’Associazione ha sede a Milano (MI), Corso San Gottardo, n. 7.



Con delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire sedi decentrate su tutto il territorio nazionale ed uffici di rappresentanza all’estero, anche mediante convenzioni e/o accordi con altre istituzioni aventi i medesimi scopi.


Finalità


Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5) L’Associazione intende operare a favore delle vittime del farmaco Talidomide svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

a) Promuovere, anche attraverso borse di studio o premi di laurea, la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni e altre strutture pubbliche e private, nazionali ed internazionali l’approfondimento scientifico sulle materie attinenti l’ormai riconosciuta “Sindrome da Talidomide”, ovvero: danni correlati diretti e indiretti, ripercussioni sulla qualità della vita e interazione con altre patologie, al fine di tutelare, difendere e rappresentare in tutte le accezioni più ampie e più complete i cittadini italiani talidomidici;

b) Ampliare i livelli essenziali di assistenza, ottenendo agevolazioni che comprendano:
– finanziamento di tecnologie che possano facilitare la vita quotidiana del talidomidico (protesi, robot casalinghi, ausili, computers, adattamento autoveicoli, etc.)
– ottenimento di trattamenti sanitari gratuiti per la cura e la prevenzione di tutte le patologie direttamente e indirettamente correlate alla focomelia/dismelia/amelia;
– abbattimento delle barriere architettoniche nelle sue accezioni più ampie;
– assistenza domiciliare per il disbrigo delle faccende domestiche e burocratiche;


c) Monitorare, anche in collaborazione con il Ministero della Salute e correlati organismi, l’ottemperanza dei protocolli applicativi della farmacovigilanza, con specifico riferimento ai farmaci che contengono talidomide, approfondendo la conoscenza dei sistemi di sperimentazione dei farmaci, anche mediante la costituzione di Commissioni Tecniche.

d) Tutelare i diritti acquisiti dei talidomidici – con particolare riferimento alla L 244/2007 ed eventuali ss.m.ii., come integrata dal DL 207/2008, convertito con modificazione nella L. 14/2009, che prevede l’erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della L. 229/2005 ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della macromelia, attraverso un’attività di informazione, consulenza e intermediazione con le forze politiche e amministrative, affinché tutti coloro che sono stati danneggiati dal Talidomide possano ottenere il giusto riconoscimento dei loro diritti;

e) Favorire la conoscenza della legge di cui al precedente punto, mediante un’opera di divulgazione capillare e di sensibilizzazione dei medici di base, attraverso i loro ordini professionali e le strutture assistenziali, utilizzando i mezzi di informazione riteniti più idonei, affinché tutti i danneggiati dal Talidomide acquisiscano la consapevolezza dei loro diritti;

f) Favorire l’integrazione dei danneggiati da talidomide in ogni ambito della vita sociale, organizzando iniziative culturali, occasioni di incontro e sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso un’attività divulgativa e promozionale.

g) Fornire una costante opera di informazione normativa sui diritti delle persone diversamente abili in ambito lavorativo, sanitario, economico e sociale, offrendo consulenza e supporto operativo.

h) Ottenere il riconoscimento, operando anche in collaborazione con associazioni nazionali ed internazionali che perseguano analoghe finalità, di ogni diritto spettante alle vittime del Talidomide, in un’ottica di valorizzazione della dignità individuale e collettiva delle persone appartenenti a tale categoria.

i) organizzare manifestazioni culturali e seminari, sviluppare attività editoriali attinenti agli scopi e alla vita dell’Associazione.

J) partecipare a progetti nazionali e internazionali inerenti lo studio e l’utilizzo del talidomide.

Art. 6) L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.Art. 4)

Art. 7) Organi dell’associazione

Gli Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci,
il Consiglio Direttivo,
il Presidente,
il Tesoriere
il Segretario.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
il collegio dei revisori dei conti
il collegio dei provibiri

Soci


Art. 8) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di:
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Art. 10) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative.

Art. 11) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Assemblea dei Soci


Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa è composta dalla totalità dei Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti; l’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 20% dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
E’ ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
E’ consentito, qualora ne sussistano i presupposti tecnici e temporali, anche il voto mediante:
posta elettronica certificata (voto palese)
documento con firma digitale (voto palese)
lettera che includa all’interno in due buste separate:
– copia del documento di riconoscimento del socio
– la scheda di voto compilata.
Da aprirsi, la prima per accertare il requisito di socio, la seconda al momento dello spoglio mescolata con le altre. (in caso di voto segreto)

Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso;
eleggere il Consiglio Direttivo;
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
approvare il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.

Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 15 giorni dopo l’approvazione nelle sedi dell’Associazione e sul sito internet della stessa.

Consiglio Direttivo e Presidente



Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto, in numero dispari, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato originario del suo predecessore.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo potrà avvalersi della consulenza di professionisti per la sua attività contabile ed amministrativa.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione nell’apposita sezione;
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
la determinazione delle quote sociali;
la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
Il Consiglio Direttivo può istituire delle Commissioni Consultive, che hanno il compito di prendere in esame argomenti di interesse associativo proposti dal Consiglio Direttivo. Il Presidente della Commissione viene nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Associati che, a suo giudizio, hanno maggior competenza sull’argomento. Le Commissioni saranno composte preferibilmente da esperti e studiosi nella specifica materia, con il ruolo di fornire al Consiglio stesso un’ampia ed aggiornata informazione sui temi di interesse dell’Associazione. Le Commissioni, al termine del lavoro, redigono un documento conclusivo che verrà portato all’attenzione del Consiglio Direttivo e, ove opportuno, all’attenzione dell’Assemblea dei Soci. Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee, si sciolgono con la presentazione del documento conclusivo al Consiglio Direttivo e possono essere rinnovate.
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e Attuativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
deliberare l’apertura di sedi decentrate nelle altre regioni;
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, anche in via telematica; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o da un consigliere designato dai presenti.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sono immediatamente esecutive e vengono ratificate nella seduta successiva.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere


Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere, anche avvalendosi di professionisti, presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Collegio dei Probiviri


Art. 30) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I componenti non possono avere altre cariche all’interno dell’Associazione.
I membri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica tre anni. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.
Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.
I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa. Il provvedimento di esclusione di un Socio dall’Associazione viene proposto al Consiglio Direttivo, che decide su di esso.

Collegio dei Revisori dei Conti


Art. 31) Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora previsto dalla normativa vigente, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti su indicazione del Consiglio Direttivo tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili. Esso provvede al controllo generale dell’amministrazione secondo le norme del Codice Civile sui Sindaci delle Società Commerciali
I membri vengono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica fino alla fine del mandato dello stesso.

Patrimonio ed esercizio finanziario


Art. 32) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 33) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 34) L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento


Art. 35) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali


Art. 36) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 37) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo

Diventa socio dell’ Associazione V.I.TA.

La quota sociale per l’anno 2024 è di 100,00 €

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